IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter -
composto dai Magistrati:
Italo Riggio Presidente
Maria Luisa De Leoni Consigliere
Giulia Ferrari Consigliere – relatore.
Omissis…….. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in poi, RAI), essendo il ricorso infondato nel merito.
Ed invero, presupposto per esercitare il diritto di accesso è che il documento di cui si chiede l’ostensione esista nella sua materialità.
L’azione prevista dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, riguardante l’accesso ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, è infatti esperibile solo quando i documenti stessi siano già compiutamente e materialmente formati e risultino in possesso del soggetto nei cui confronti la richiesta è avanzata (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 24 ottobre 2006 n. 10993).
Nel caso all’esame del Collegio il ricorrente, con istanza del 2 dicembre 2008, aveva chiesto l’accesso “ai documenti relativi alla procedura di selezione della sig.ra Sarita Agnes Rossi quale nuova annunciatrice televisiva”. Ciò al fine di accertare la correttezza delle procedure di selezione alle quali, a suo avviso illegittimamente, non sono mai stati ammessi a partecipare candidati di sesso maschile.
Nel costituirsi in giudizio la RAI afferma che la scelta della sig.ra Sarita Agnes Rossi non è avvenuta in base a selezione. Le annunciatrici dei programmi della giornata sono infatti scritturate in esclusiva, per un breve arco temporale (nel caso di specie, per un anno) e svolgono la loro attività non con contratto di lavoro subordinato ma autonomo. Logico corollario di questa premessa è che non esiste la documentazione di cui è stato chiesto il rilascio proprio perché è mancata una selezione.
La mancanza di un concorso per individuare l’annunciatrice alla quale affidare il compito di leggere i programmi della giornata trasmessi dalle reti RAI comporta, come corollario obbligato, anche la carenza di interesse del sig. Cordeddu ad avere la documentazione richiesta. Il ricorrente, infatti, avrebbe voluto dimostrare l’illegittimità della scelta della RAI di ammettere alla selezione in questione solo candidate di sesso femminile. Su questa deduzione radica, infatti, il proprio interesse. L’assunzione della controinteressata con contratto di collaborazione artistica di natura autonoma fa dunque venire meno l’interesse del ricorrente alla richiesta di accesso.
Per concludere, poiché, dunque, il diritto di accesso di cui agli artt. 23 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, anche dopo le modifiche introdotte dalla L.11 febbraio 2005 n. 15, è limitato ai documenti già formati e in possesso del soggetto intimato (atteso che ad impossibilia nemo tenetur: T.A.R. Lazio, III Sez., 24 settembre 2003 n. 7741; T.A.R. Marche 21 dicembre 2002 n. 1670), correttamente l’Amministrazione ha negato il rilascio della documentazione relativa alla selezione, in quanto inesistente.
2. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2009.
Sentenza:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200901417/Provvedimenti/RM_200903997_SE.DOC
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